Art. 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).

      1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo,

 

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sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti.
      2. Il numero dei componenti del consiglio dell'istituzione è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione, di cui all'articolo 10, può prevedere l'aumento del numero dei componenti fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
      3. La rappresentanza dei genitori nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è paritetica rispetto a quella dei docenti.
      4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.